Recupero dei Seminterrati – L.R. 7/2017

Novita’-Modifiche alla Legge n.7/2017

Sezione intervento tipo.

Dopo l’approvazione della Legge Regionale sul Recupero dei Seminterrati sono stati organizzati degli incontri pubblici dove vi è stato un confronto diretto con  i professionisti del settore che hanno portato a prendere in esame alcune problematiche emerse.  Questo ha permesso di proporre delle modifiche migliorative alla Legge che sono state già accettate in Consiglio Regionale!

Vediamo in sintesi quali sono le migliorie apportate.

Ricordando che la Legge è composta da 5 articoli, si fà presente che le modifiche riguardano gli articoli 1, 2 e 3 rimanendo invariati gli altri due (per art.4 è stato sostituita la frase “termine perentorio di centoventi giorni” con “entro il 31.10.2017”).

L’altezza minima rimane confermata a 2,40 metri, ma è stato  integrata con l’altezza media per le realtà dei seminterrati con altezze irregolari (art.1 comma 4).

“Per gli interventi di recupero fino a 100 mq di superficie lorda non è prevista monetizzazione e/o reperimento di aree per servizi, (standard urbanistici), anche con cambio di destinazione d’uso” (art.2 comma 4).

Sono state chiarite, per il recupero a scopo abitativo di unità immobiliare autonoma, le competenze delle ATS (Agenzia di Tutela della Salute- ex ASL) e quali sono gli adeguamenti edilizi e le cerificazioni che devono far applicare o redigere i professionisti. Tante per citarne qualcuna: redazione attestazione del rispetto dei limiti di gas radon, messa in protezione delle pareti interrate  mediante intercapedini areate o con soluzione tecniche alternative,  realizzazione di vespai areati su tutta la superficie recuperata (art.3 dal comma 3 al comma 8).

Si ricorda che con il recupero dei seminterrati si  potranno realizzare appartamenti, uffici e attivita’ commerciali (quindi residenziale, terziario e commerciale).I locali dovranno essere esistenti all’entrata in vigore della Legge mentre per le nuove costruzioni sarà possibile farlo esclusivamente dopo cinque anni dall’ultimazione dei lavori. 
Per quanto concerne le norme igienico sanitarie, sarà possibile andare in deroga alla verifica dei rapporti aeroilluminanti, mediante la dotazione di impianti ed attrezzature tecnologiche volte ad integrare illuminazione ed areazione dei locali.
Riguardo gli oneri, il recupero dei seminterrati non viene considerato come “nuova costruzione”, quindi questi saranno semplicemente quantificati al tipo di intervento edilizio. Inoltre nel caso di incremento del volume urbanistico sarà previsto, come già accade per il recupero dei sottotetti, il reperimento di nuovi spazi per parcheggio e servizi.

La domanda che tutti si pongono oggi è : ” posso presentare già domani un progetto in comune?”. La risposta è No! Ma ancora per poco!!

I Comuni avrebbero dovuto recepire, con una delibera tecnica, la Legge sui Seminterrati , escludendo le parti del territorio a rischio idrogeologico/ambientale entro la fine di luglio 2017.

A Milano, il Comune ha presentato, nella seduta del Consiglio Comunale del 14 luglio 2017, la delibera in Consiglio (clicca sugli approfondimenti a fine articolo ) ma ha rinviato il voto a settembre. Siamo quindi vicini!!!

A livello Regionale è stata approvata la proroga al 31 ottobre 2017 che permetterà ai Comuni, che ancora non l’hanno fatto, di recepire con delibere tecniche la Legge.

Ancora un pò di pazienza….ci siamo quasi!.

Approfondimenti:

Modifiche Legge Regionale n.7/2017  http://www.altitonante.it/pdf/LR7_2017_Comparazione_ULTIMO.pdf

Delibera Consiglio Comunale  http://www.altitonante.it/pdf/Proposta%20di%20Deliberazione%20di%20CC%20n.%2048%20del%2014%20luglio%202017%20-%20Recupero%20seminterrati.pdf